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Comunicare ospitalità / alloggio / cessione di immobile a straniero o apolide

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Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998 - "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" -, “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.
Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, i visti ed i timbri di ingresso.

Si rammenta che non sono stranieri i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea.

La Comunicazione deve essere presentata o fatta pervenire all'autorità locale di Pubblica Sicurezza mediante consegna all'ufficio protocollo del Comune di competenza ovvero mediante posta raccomandata a.r. unitamente a copia di un proprio documento di identità personale.

In allegato è disponibile il modulo da utilizzare per la comunicazione.

AllegatoDimensione
Modulo comunicazione ospitalità stranieri.pdf295.85 KB