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Procedere all’abbruciamento di residui vegetali derivanti da attività agricole

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Si riporta di seguito un sunto dell'articolo 74 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale vigente nei Comuni di Tovo San Giacomo, Giustenice, Magliolo.

 

 

Art. 74
Abbruciamento di residui vegetali derivanti da attività agricole

1. L’attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti da attività agricola deve essere eseguita adottando ogni precauzione affinché il fuoco non si propaghi e con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) Le operazioni di accensione dei fuochi devono eseguirsi durante le prime ore del mattino, comunque dopo il sorgere del sole, e l’attività di abbruciamento dovrà concludersi:
i. entro le ore 10.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
dal 01 giugno al 30 settembre ;                                                                 ii. entro le ore 11.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 dal 01 ottobre al 31 maggio;

b) Il fuoco non può essere acceso e non può propagarsi ad una distanza inferiore a 25 metri dagli edifici e dalle strade;        c) Il fumo derivante della combustione non deve propagarsi sulle strade e sugli edifici;                                                             d) Il terreno su cui avviene l’abbruciamento deve essere isolato con una fascia di sicurezza priva di cespugli e vegetazione erbacea secca; è altresì consentito l’utilizzo di fusti o bidoni di idoneo materiale antincendio e non tossico all’interno dei quali sviluppare la combustione;

e) Nelle immediate vicinanze della zona di abbruciamento deve essere presente un idrante ovvero una manichetta dell’acqua ovvero altro mezzo idoneo allo spegnimento del fuoco;
f) I residui vegetali devono essere bruciati in piccole quantità, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi;
g) In ogni caso deve essere sempre presente, nelle immediate vicinanze della zona in cui avviene l’abbruciamento e fino al completo spegnimento del fuoco e delle braci, persona addetta al controllo delle operazioni in grado di intervenire prontamente.
2. Qualora l’attività di cui al comma 1 venga iniziata nel rispetto delle prescrizioni imposte e sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento.
3. L’attività di cui al comma 1 è comunque vietata in presenza di vento, durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo “stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”, ovvero in caso di espresso divieto dell’Autorità.
4. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria ovvero dagli operatori di Protezione Civile ovvero dai Vigili del Fuoco.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 et 3 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 125,00 a €. 500,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 400,00 a €. 500,00.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 500,00.
8. Qualora dalla violazione delle disposizioni di cui al presente articolo derivi incendio o pericolo per la pubblica incolumità, il limite minimo delle sanzioni di cui ai commi 5 et 7 è raddoppiato.